Art. 78.
(Giudici delle corti d'appello tributarie).

      1. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4. - (Giudici delle corti d'appello tributarie). - 1. I giudici delle corti d'appello tributarie sono nominati tra:

          a) i giudici dei tribunali tributari, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che

 

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hanno svolto per almeno due anni le funzioni di giudice tributario;

          b) i giudici dei tribunali tributari, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), d), e), f) e g), che hanno svolto per almeno tre anni le funzioni di giudice tributario;

          c) i giudici dei tribunali tributari, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), che hanno svolto per non meno di quattro anni le funzioni di giudice tributario.

      2. Il Consiglio di presidenza, per la nomina a giudice delle corti d'appello tributarie, tiene conto degli anni di esercizio delle funzioni di giudice tributario, nonché della laboriosità, della capacità, della diligenza e della preparazione dimostrate nell'espletamento delle funzioni, sulla base di criteri obiettivi formulati dallo stesso Consiglio di presidenza».